Lotterie

La materia è normata da un al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

CHI
E’ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Commento: appare evidente che le sottoscrizioni a premi non sono codificate dalla normativa e quindi sono da intendersi espressamente vietate (nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche) mentre fra i soggetti promotori sono contemplate certamente le Pro Loco in quanto associazioni senza fini di lucro aventi, in tutto o in parte, scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. È da notare la condizione “se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi” per cui spesso si è chiamati a rendicontare l’utilizzo dei proventi relativi che devono essere impiegati per uno o più degli scopi previsti. Appare anche opportuno sottolineare come non sia ragionevolmente possibile dare corso alla estrazione di una tombola o di una lotteria se non sono stati venduti cartelle o biglietti per un controvalore minimo pari alla consistenza del montepremi complessivo in quanto verrebbe meno proprio la condizione “per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi”.

CHE COSA
a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria é consentita se la vendita dei biglietti é limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola é consentita se la vendita delle cartelle é limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non é limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali é abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti é limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
E’ vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c), consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Commento: ben al di la dell’analisi delle caratteristiche delle tre tipologie di operazioni di sorte locali merita attenzione il fatto che per lotterie e pesche o banchi di beneficenza è stabilito un limite massimo di incasso dalla vendita dei biglietti e che i premi non possono essere costituiti da denaro contante o titoli assimilabili, anche se è lasciato uno spiraglio per i gettoni d’oro e i buoni acquisto, mentre per la tombola viene unicamente fissato un limite al montepremi lasciando assolutamente libero l’incasso complessivo derivante dalla vendita delle cartelle e la natura del premio in palio. Altra specifica diversa previsione va annotata per i limiti territoriali in cui è consentita la vendita: provincia per la lotteria, comune di estrazione e comuni limitrofi per la tombola, comune di effettuazione per la pesca.

QUANDO E A CHI LE COMUNICAZIONI
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui é effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.

Con circolare ministeriale n. 4632 del 14 aprile 2004 è stata imposta, in aggiunta alle comunicazioni al Prefetto ed al Sindaco, una ulteriore comunicazione in carta libera all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, competente per territorio, per il rilascio del nulla osta nell’ambito dei compiti di controllo delle manifestazioni di sorte locali. Tale comunicazione dovrà essere antecedente alle altre due e per essa, decorsi trenta giorni, varrà il principio del silenzio assenso. L’esame della pratica da parte dei Monopoli di Stato è limitato al rispetto formale di quanto previsto dal più volte citato D.P.R. 430/01.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione é prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione é prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Commento: va notato l’obbligo, introdotto da una disposizione successiva, di comunicazione all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato (l’elenco generale dei quali è alla fine di questa relazione) e la generica indicazione che essa deve precedere quella inviata a Prefetto e Sindaco. Tenuto conto che tale organismo ha 30 giorni per rifiutare il nulla osta o introdurre prescrizioni verrebbe spontaneo ritenere che tale invio dovrebbe precedere gli altri di un corrispondente periodo ma non va comunque scordato che è sempre possibile comunicare anche successivamente intervenute modificazioni al Prefetto a al Sindaco per cui qualche giorno di vantaggio rispetto ai 30 giorni tassativi prima della data fissata per l’estrazione appaiono comunque adeguati. Naturalmente niente e nessuno impedisce che le comunicazioni siano effettuate con largo anticipo quando riferite a manifestazioni tradizionalmente svolte e da tempo programmate. Se è vero che il controllo dei Monopoli di Stato è sostanzialmente formale è pur vero che esso dispone di un formidabile strumento di controllo e vigilanza rappresentato dalla Guardia di Finanza che può impedire in qualsiasi momento lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate.
Particolare attenzione merita, solo ed unicamente per la tombola,  la espressa previsione di una cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi e sulle modalità con cui può essere corrisposta. Confermando la assoluta eterogeneità dei comportamenti degli oltre 8.000 Comuni italiani, a favore dei quali la cauzione deve essere versata, il comportamento più favorevole alle Pro Loco sembra essere quello di depositare presso gli uffici comunali un libretto al portatore (o anche del contante) l’ultima ora utile prima dell’estrazione e chiederne la restituzione il primo giorno utile successivo a presentazione delle quietanze sottoscritte dai vincitori che attestano la regolare riscossione del premio in palio.
Resta la considerazione di quanto sia anacronistica una cauzione a fronte di un gioco che prevede il pagamento pressoché contestuale alla dichiarazione di vincita mentre invece non sia richiesta per la lotteria i cui premi potrebbero essere reclamati dopo molte settimane, se non mesi, dall’estrazione.

LE FORMALITÁ
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle é indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
L’estrazione della lotteria e della tombola é pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione e’ effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni é redatto processo verbale del quale una copia é inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell’ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia é inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
Commento: i biglietti e le cartelle non necessitano di punzonatura ma farà fede la fattura di acquisto emessa dalla tipografia. Tutte le estrazioni sono pubbliche e vanno effettuate alla presenza di un incaricato del Sindaco che funge da garante della regolarità delle operazioni. I premi della tombola vanno consegnati nel termine massimo di 30 giorni (ma chi ha già organizzato tale gioco sa benissimo che la consegna è immediata vista la necessaria presenza fisica e attiva del giocatore nel luogo dove il gioco si svolge) mentre non esiste alcuna indicazione predeterminata per i tempi di consegna dei premi delle lotterie e delle pesche di beneficenza. Se per quest’ultime valgono le stesse considerazioni della tombola, un ragionamento molto dissimile può essere fatto per le lotterie i cui termini, scelti dal promotore, devono essere indicati sia sul biglietto che sul regolamento e sulla previsione, possibile, che il premio non venga reclamato nei termini.
Nulla dice a tale proposito il D.P.R. 430/01 ma prassi consolidata è che il promotore, in ragione delle specifiche caratteristiche per cui è titolato, possa incamerare il premio da destinare ai fini istituzionali e più specificatamente per le gli scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi non escludendo quindi la conversione da bene in natura a mezzi monetari secondo metodologie liberamente ed autonomamente scelte.

LE SANZIONI
I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Violazione Norma violata Sanzione
Organizzava una manifestazione di sorte locale (lotteria, tombola, banco di beneficenza) senza averne dato preventiva comunicazione al Sindaco Art. 113 bis r.d.l. 1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P.R. 430/2001 Da € 1.032,91 a € 10.329,14 p.m.r. € 2.065,83• Sanzione ridotta della metà in caso di manifestazione circoscritta a poche persone e con premi di scarso valore
Reclamizzava al pubblico una manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione Art. 113 bis r.d.l.1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P.R. 430/2001 Da € 309,87 a € 3.098,74 p.m.r. € 619,75• Sanzione raddoppiata in caso di pubblicità tramite stampa, radio o televisione
Acquistava numeri o cartelle di manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione Art. 113 bis r.d.l.1933/38 in relazione art. 14, commi 1 e 5 D.P. R. 430/2001 Da € 154,94 a € 929,62 p.m.r. € 309,87
Annunciava al pubblico una manifestazione di sorte locale per la quale non era stata data preventiva comunicazione Art. 115 r.d.l. 1933/38 in relazione art. 14, commi1 e 5 D.P.R. 430/2001 Da € 46,48 a € 464,81 p.m.r. € 92,96

GLI ASPETTI FISCALI
L’I.V.A. – Imposta sul Valore Aggiunto – relativa all’acquisto dei premi va assolta dal promotore senza possibilità di esercitare il diritto di rivalsa sul vincitore.
LA TASSA DI LOTTERIA è stata espressamente abrogata per effetto del comma 3, articolo 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e pertanto non è dovuta.
RITENUTA SULLE VINCITE l’I.R.P.E.F. – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è dovuta nella misura del 10% del valore della vincita e deve essere assolta dal promotore con possibilità di rivalsa sul vincitore ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 600/73. L’esercizio di tale facoltà va espressamente indicata nel biglietto e nel regolamento del gioco. Il versamento di tale somma va effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla consegna della vincita indicando il codice tributo 1046. La ritenuta non si applica se la vincita non supera € 25,82.
IMPOSTA DI BOLLO va assolta in misura fissa di € 2,00 apponendo la relativa marca sulle quietanze originali di ricevuta rilasciate all’atto della consegna dei premi di tombole e lotterie quando le stesse sono di valore unitario superiore a € 77,46.
Effetti per il promotore sui versamenti periodici I.V.A. I proventi dalle manifestazioni di sorte locali sono esenti Iva ai sensi dell’art. 10 punto 7) del D.P.R. 633/72 (Articolo 10 – Operazioni esenti dall’imposta  1. Sono esenti dall’imposta: ……….7) ……e alle operazioni di sorte locali autorizzate).
Effetti per il promotore ai fini I.R.E.S. – Imposta sul Reddito delle Società. Per effetto di quanto espressamente indicato dall’art. 13 del D.P.R. 430/01 circa i soggetti che possono promuovere le manifestazioni di sorte locale e le finalità cui sono destinati, si ritiene che tali proventi possano confluire nella contabilità istituzionale del promotore.
Pubblicità sui biglietti, malgrado sia opinione corrente l’esistenza di un divieto assoluto circa la possibilità di inserire presenze pubblicitaria sui titoli di partecipazione alle manifestazioni di sorte locale, la mia ricerca di uno specifico provvedimento con forza legislativa non ha prodotto alcun esito e potrei citare decine e decine di situazioni in cui questo avviene e, ragionevolmente, continuerà ad avvenire.