Regime fiscale agevolato

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991
In vigore dal 1-1-1992 • Testo aggiornato al 20-2-2014

Art. 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.

AGGIORNAMENTI

 
Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”
 

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

 La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”

 La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”

 Art. 2

 1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.

 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.

 Art. 3.

 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

 Art. 4.

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.


Cos’è e come si accede al regime fiscale agevolato 398/91

Il regime fiscale agevolato ex L. 398/91, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis. La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE

Per poter accedere a tale regime fiscale sono necessari alcuni particolari presupposti:

  • le ASD con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi commerciali non superiori a 250.000 euro;
  • le ASD con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi commerciali non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;

  • in caso si tratti di ASD di nuova costituzione, per una previsione del patrimonio queste devono rapportare il limite di 250.000 euro dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, a seconda dei giorni.

Il limite dei 250.000 euro è da calcolarsi al netto dell’IVA e della eventuale imposta sugli intrattenimenti; essendo tale limite riferito ai proventi commerciali, bisogna escludere le entrate istituzionali e decommercializzate (le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici dei soci/tesserati per l’attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ecc.- art.148 TUIR).

Bisogna inoltre escludere:

  • le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);

  • i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d’investimento) (articolo 143 TUIR);

  • i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 25, comma 2, legge 133/1999);

  • i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR);

  • le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.

Bisogna invece includere:

  • le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;

  • i contributi delle pubbliche amministrazioni per l’esercizio di attività commerciale.

 

COME SI ESERCITA L’OPZIONE

L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale (che potete trovare qui), prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario, utilizzando il modulo scaricabile qui.

Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.

L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

  • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;

  • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.

 

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTABILI

Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:

  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

  • l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;

  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;

  • l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

  • l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

  • la determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l’IVA da versare nella modalità che segue:

    • 50% dell’IVA incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);

    • 50% dell’IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni;

    • 2/3 dell’IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.

  • la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività (attualmente fissato nella misura del 3%) all’ammontare dei proventi commerciali (al netto d’IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI

Sussiste invece l’obbligo di:

L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

Tratto da da http://www.teamartist.com/