In prossimità dell’imminente scadenza del 30 giugno 2021, relativa all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro, disciplinato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 e ad alcune segnalazioni pervenute in merito ad alcune problematiche riguardanti la tematica relativa al recente Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni Bis), con la presente intendiamo porre alla Vostra attenzione la seguente nota informativa, per la quale intendiamo ringraziare gli esperti Angelo Moschetta e Graziella Guatelli per il loro prezioso contributo di collaborazione.
La pubblicazione dei contributi pubblici agli enti non profit.
L’art. 1, commi 125/129 della Legg n. 124 del 4 agosto 2017 prevede, ai fini della trasparenza e pubblicità, la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a €. 10.000,00.
Quando scade l’obbligo?
La pubblicazione dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno 2021.
Quali sono le modalità di pubblicazione?
La pubblicazione dovrà essere fatta sul sito della Pro Loco, in mancanza del quale la pubblicazione potrà avvenire su Facebook o altri social, oppure tramite il sito del Comitato Regionale dell’ UNPLI Lazio Aps inviando alla Segreteria regionale un report esplicativo secondo lo schema di seguito indicato.
Cosa è necessario dichiarare?
Nella pubblicazione vanno indicati:
˗ le sovvenzioni, i contributi ed i corrispettivi a fronte di convenzioni
˗ il valore del comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà pubblica (regione, comune, provincia, consorzi pubblici, unioni di comuni ecc.);
˗ il valore delle utenze (energia, gas, acqua) nel caso sugli immobili in uso i contatori siano intestati all’Ente e non venga richiesto il rimborso;
˗ il valore relativo all’occupazione del suolo pubblico per manifestazioni, concesso gratuitamente dall’Ente Pubblico.
Dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli incassati avvenuti nel 2020, anche se di competenza di anni precedenti, utilizzando il criterio di cassa
Dati da inserire
1. Denominazione e codice fiscale della Pro Loco
2. Denominazione dell’Ente erogante (Comune, Provincia, Regione ecc.)
3. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
4. Data di incasso
5. Causale
Fac simile report per la pubblicazione
Denominazione e codice fiscale della Pro Loco
Ente Pubblico
Importo incassato 2020
Data incasso
Causale


Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni bis)
Soggetti beneficiari
Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti (a prescindere dalla circostanza che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”) che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo non spetta, in ogni caso, a:
˗ i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL),
˗ gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR,
˗ gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Requisiti
Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:
˗ i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
˗ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (a tal fine, dovrebbero rilevare, per quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dalle circ. Agenzie delle Entrate 15/2020, 22/2020 e 5/2021).
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
˗ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021;
˗ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, si applicano invece le seguenti percentuali.
(% da applicare sulla differenza di fatturato/corrispettivi Ricavi/compensi 2019)
˗ 90% Non superiori a 100.000 euro
˗ 70% Tra 100.000 e 400.000 euro
˗ 50% Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
˗ 40% Tra 1 milione e 5 milioni di euro
˗ 30% Tra 5 e 10 milioni di euro
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Irrilevanza fiscale del contributo
Per espressa previsione normativa, il contributo:
˗ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
˗ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Procedura per il riconoscimento del contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto “alternativo”, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Con apposito provvedimento saranno stabiliti i criteri e le modalità di presentazione dell’istanza, inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate:
˗ mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
˗ sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 31 co. 1 del DL 78/2010).
Contributo “perequativo”
L’art. 1 co. 16 – 27 del DL 73/2021 disciplina un ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequative, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
˗ i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
˗ vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto.
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.
Procedura per il riconoscimento del contributo
Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio).
L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.
Quadro temporaneo aiuti di Stato
Per tutti i suddetti contributo, si applicano le disposizioni previste dall’art. 1 co. 13-17 del DL 41/2021 in tema di quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Circolare Ministeriale