COS’È

È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Il decreto legislativo 111 del 2017 ha operato una riforma dell’istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef per le seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La destinazione della quota di 5 per mille agli Ets ha validità a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Fino a quel momento la quota del contributo continua a essere destinata al sostegno degli “enti del volontariato”, categoria che comprende:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
  • le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
  • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del dlgs 460/1997;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus;
  • le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
  • le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel dlgs. 460/1997, all’art.10, c.1, lettera a);
  • le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991;
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del dlgs 460/1997.

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette.

COME FUNZIONA L’ACCREDITAMENTO

Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Il riferimento è, in particolare, al:

I Comuni sono esentati dall’accreditamento.

Riguardo i tempi e la validità dell’accreditamento, sono previsti differenti modalità e termini di accreditamento per i vari enti interessati.

In ogni caso, entro il 10 aprile di ogni anno le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento, elenco da pubblicare sul relativo sito web entro il successivo 20 aprile. Fino al 30 aprile è possibile chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

L’elenco aggiornato è reso pubblico entro il 10 maggio. (Elenco degli iscritti dal 2006 al 2020)

L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

A quest’ultimo proposito, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato. Il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.

La nuova normativa prevede una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Nella disciplina vigente prima dell’intervento della riforma del Terzo settore i soggetti destinatari del contributo erano individuati tra gli enti deputati al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) dlgs. n. 460/1997. La formulazione attualmente vigente menziona invece gli enti del Terzo settore.

Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell’elenco permanente (pubblicato da ciascuna amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno) non è obbligatorio inviare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.

REGIME TRANSITORIO

Gli Ets si potranno iscrivere al 5 per mille a partire dall’esercizio successivo a quello di operatività del Runts; fino a quel momento la quota di 5 per mille del contributo continua a essere destinata al sostegno degli enti del volontariato.